La disciplina fiscale attribuisce al bene o al servizio conferito in premio natura di valore imponibile ai fini di diverse imposte e prevede una serie di adempimenti fiscali per il loro corretto assolvimento. (aggiornamento 2023)
In particolare, il sistema di tassazione consiste in:
- [fiscalità indiretta] indetraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto di beni o servizi destinati a premio o, in alternativa, nella corresponsione di una imposta sostitutiva sull’acquisto di beni e servizi non soggetti ad imposta sul valore aggiunto.
- [fiscalità diretta] corresponsione di una imposta Irpef, applicata non solo sul valore dei premi conferiti a seguito di concorsi, ma anche quando, in presenza di operazioni a premio, loyalty program o incentivazioni trade/agenti i premi vengono assegnati a soggetti nei cui confronti, tenuto conto dell’attività svolta, essi assumono rilevanza reddituale.
Occorre comunque precisare che la vera tassazione delle manifestazioni a premio (concorsi, operazioni e loyalty program) è costituita esclusivamente dalla cosiddetta indetraibilità dell’iva.
Il prelievo relativo all’Iperf, infatti, rimane a totale carico del destinatario del premio (il premio ricevuto dall’avente diritto ha natura reddituale). Attraverso il principio della rivalsa il Promotore sceglie eventualmente di assumerne il carico e di non trasferire l’onere al vincitore (il quale, in ogni caso, rimane il vero soggetto passivo del rapporto tributario).
1. Aspetti fiscali delle manifestazioni a premio: individuazione del momento impositivo
Il principio generale sancito dal D.P.R.633/72 stabilisce che sono assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto tutte le cessioni di beni ovvero qualsiasi forma di trasferimento di proprietà di un bene da un soggetto ad un altro.
È quindi importante distinguere due momenti diversi in ciascuna attività di organizzazione dei concorsi a premio, delle operazioni a premio e delle operazioni di loyalty:
- La cessione, al promotore della manifestazione, di beni e servizi da destinare a premio che si configura a tutti gli effetti una operazione imponibile ai sensi dell’art. 1 del D.P.R.633/72.
- Il trasferimento dei beni o dei servizi promessi agli aventi diritto che si configura quale operazione fuori dal campo di applicazione dell’Iva e, pertanto, non soggetta a tale tributo a norma dell’art. 2 comma 2° del D.P.R. 633/72. Trattandosi di cessioni che rimangono escluse dal campo di applicazione dell’imposta esse non saranno soggette ai relativi obblighi di fatturazione e di registrazione.
2. Aspetti fiscali delle manifestazioni a premio: l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)
L’articolo 19, c.1 della L.449/1997, nel rispetto di un principio comunitario, ha modificato l’art. 19 c.2 del D.P.R. n.633/1972 introducendo l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti ed alle importazioni dei beni e servizi impiegati come premi.
Questo principio generale si applica sia ai concorsi a premio che alle operazioni a premio e loyalty program.
L’entità del peso fiscale, pertanto, è subordinata alla natura del premio che la società organizzatrice decide di mettere in palio commisurata all’aliquota Iva propria di ciascun prodotto, bene o servizio offerto che ne costituisce l’oggetto.
Ciò che è veramente importante ai fini del calcolo dell’Iva indetraibile non è altro che l’importo effettivamente esposto ed indicato nella fattura di acquisto dei premi, considerato, perciò stesso, base imponibile ai fini Iva in applicazione di un principio fiscale di carattere generale.
Il comma 6 dell’art. 19 della L.449/97, recepito dall’art. 4 del D.P.R. 430/01, stabilisce chiaramente che i “premi” possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad Iva o alla relativa imposta sostitutiva.
La “tassazione”, pertanto, delle manifestazioni a premio è interamente costituita e caratterizzata, per l’operatore economico organizzatore, dall’obbligo di non detrarre l’Iva, relativa ai premi acquistati, con la conseguenza che la stessa assume, per la società, la natura di un vero e proprio costo.
L’indetraibilità scaturisce dalla circostanza che i beni sono destinati ad essere impiegati quali premi nelle manifestazioni promozionali, la cui cessione è esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva.
Essa va, comunque, riferita esclusivamente “ai beni in palio” e non anche agli altri beni o specifici servizi attinenti lo svolgimento della manifestazione come le spese di pubblicità, le consulenze in materia, i compensi ad agenzia di pubblicità o di promozione: in questi casi l’Iva assolta in dipendenza dei citati servizi è, a tutti gli effetti, detraibile.
Sono previste due forme alternative di imposizione costituite da:
- Indetraibilità dell’iva assolta sull’acquisto di beni o servizi destinati a premio;
- Corresponsione di una imposta sostitutiva del 20% sul prezzo di acquisto nel caso in cui i beni o servizi siano
- non imponibili ai fini IVA
operazioni non imponibili di cui agli artt. 7 – 8 – 8 bis – 9 del D.P.R. 26/10/1972 N. 633, cioè quelle che per un qualunque motivo non sono state assoggettate all’IVA; - non rilevanti ai fini IVA o fuori dal campo di applicazione dell’IVA
operazioni i cui premi sono rappresentati ad es. da buoni sconto, buoni acquisto, buoni benzina, contributi, ecc. - esenti
operazioni con premi quali polizze assicurative;
L’imposta sostitutiva si rende applicabile anche in presenza di operazioni che, per previsione legislativa, non recano l’addebito separato dell’imposta in fattura e quindi la fatturazione non evidenzia la liquidazione dell’IVA (ad es. pacchetti turistici).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva viene identificata nel prezzo di acquisto del bene, poiché l’imposta è applicata in sostituzione dell’IVA.
Modalità e termini di versamento
L’aliquota del 20% va applicata sul valore dei premi non imponibili e cioè sul valore esposto in fattura.
Il versamento può essere effettuato mediante modello fiscale F24 al codice tributo 1672
Il legislatore non ha disposto il termine utile entro il quale tale versamento debba essere effettuato. Poiché l’imposta sostitutiva è da ritenersi alternativa all’IVA, si ritiene che si debba provvedere al versamento nel momento di ricevimento della fattura attestante la cessione.
3. Aspetti fiscali delle manifestazioni a premio: casi particolari di Indetraibilità IVA
I beni ed i servizi con Iva indetraibile all’origine
L’obbligo della indetraibilità è rispettato nei casi in cui l’Iva sugli acquisti non possa essere, comunque, detratta per divieto oggettivo scaturente direttamente dall’applicazione dell’art. 19 bis\1 del D.P.R. 633/72.
A tal proposito il Ministero delle Finanze ha fornito precisi ed esaurienti chiarimenti precisando che nell’ipotesi di premi acquistati da soggetti che, svolgendo unicamente attività esenti ai sensi dell’art. 10, hanno una percentuale di indetraibilità pari al cento per cento, deve intendersi realizzata la previsione di cui all’art. 19 della L.27.12.1997 n.449.
Ne consegue, pertanto, che una società che abbia acquistato beni e servizi per i quali, per espressa disposizione di legge, non possa portare in detrazione l’Iva relativa all’acquisto (ad esempio una Banca) può destinare a premio i beni stessi senza ulteriori aggravi di natura fiscale, risultando ampiamente rispettata la condizione dell’indetraibilità voluta ed introdotta dall’art. 19 della l.449/97.
L’imposta non è quindi dovuta (poiché si verificherebbe una duplicazione d’imposta) in questi casi:
- nel caso di IVA indetraibile all’origine, cioè quando l’IVA sugli acquisti non possa essere detratta per divieto oggettivo (ad es. autoveicoli, prestazioni alberghiere, ecc.) in applicazione dell’art. 19-bis 1 del D.P.R. 633/72;
- nell’ipotesi di premi acquistati da soggetti che, svolgendo attività esenti ai sensi dell’art. 10, hanno una percentuale di indetraibilità pari al 100%.
I beni propri dell’azienda
Per quanto concerne i beni ed i servizi che rientrano nell’attività propria dell’azienda è il caso di sottolineare che l’Iva relativa all’acquisto dei beni e servizi necessari per la loro produzione è detraibile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.P.R. 633/72, trattandosi di acquisti effettuati nell’esercizio di impresa.
Detti beni, pertanto, anche se non supportati dalla presenza di un documento contabile fiscale e cioè da una fattura di acquisto, in quanto di proprietà della società organizzatrice della manifestazione a premio, possono, a tutti gli effetti, acquisire la natura di “premio”, a condizione, comunque, che nel momento della destinazione venga effettuata la rettifica della detrazione prevista dall’art. 19 bis 2° comma del D.P.R. 633/72. e ciò, in particolar modo, per i beni e servizi acquistati dopo il 1° gennaio 1988.
La rettifica potrà essere tecnicamente effettuata sulla base della originaria fattura di acquisto nel caso in cui il bene o il servizio sia facilmente ed esattamente individuabile oppure sulla base del valore normale del bene o del servizio costituente il premio.
Al fine di semplificare, comunque, gli adempimenti si ritiene che il sistema più immediato e più agevole sia quello di emettere una autofattura a titolo di autoconsumo per il numero di beni messi in palio come premi sul cui valore verrà liquidata la relativa Iva che, ovviamente, rimarrà a carico della azienda stessa.
L’indetraibilità va comunque riferita esclusivamente ai beni messi in palio e non anche a beni e servizi funzionali allo svolgimento delle manifestazioni, come ad es. spese di pubblicità, compensi delle Agenzie, spese di consulenza sul concorso a premi o sulla operazione a premi
Operazioni a premio con contributo (ris. 94/2001 e circ. n. 32/2002)
Nelle operazioni a premio che prevedono il pagamento di un contributo da parte del beneficiario, il valore del premio (sconto) è determinato dalla differenza tra il valore normale del bene[1] offerto e il contributo richiesto.
Infatti, l’assegnazione del premio non può considerarsi “premio” per la parte corrispondente al contributo, il quale ha natura di vero e proprio corrispettivo per una cessione di beni.
Ai fini della tassazione:
- nel caso di premi imponibili ai fini IVA, si può operare una parziale rettifica della detrazione al fine di correggere l’iniziale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti destinati originariamente ad operazioni a premio:
- nel caso di premi non assoggettati ad IVA, la base imponibile dell’imposta sostitutiva si applica sulla differenza fra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto.
4. Aspetti fiscali delle manifestazioni a premio: ritenuta IRPEF
Quando si applica la ritenuta IRPEF sui premi posti in palio nelle operazioni a premio o nelle operazioni di loyalty?
La materia è regolata dall’art. 30 del D.P.R. 29/09/1973 N. 600, come modificato dall’art. 19 della Legge 449/1997, che ha per oggetto le Disposizioni in materia di manifestazioni a premio per quanto riguarda il trattamento impositivo in capo ai soggetti destinatari dei premi.
La norma dispone che nelle manifestazioni a premi (concorsi e operazioni), ad esclusione delle operazioni rivolte ai consumatori finali, vada applicata una ritenuta IRPEF del 25% sul valore complessivo dei premi posti in palio.
In particolare, l’art. 19, comma 2, della legge 449/97 prevede la tassazione con ritenuta definitiva del 25% anche alle vincite derivanti da operazioni a premio, nell’ipotesi in cui i beni assegnati assumano per il beneficiario rilevanza reddituale, ai sensi dell’art. 6 del TUIR (redditi d’impresa e redditi diversi).
Tale ritenuta sulle operazioni si applicherà quindi a premi assegnati a esercenti attività di commercio all’ingrosso e al minuto (circ. 335/E/97 – 69/97 e 268/97).
Nei casi in cui altre disposizioni di legge prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte, come ad esempio premi assegnati a un dipendente (art. 23 DPR 600/72), a un lavoratore autonomo, a un agente o un intermediario di commercio, procacciatore d’affari, venditore a domicilio (art. 25 bis), a lavoratori dipendenti da terzi (art. 24) è prevista l’applicazione di specifiche ritenute: il premio sarà assoggettato alle ritenute previste per quella determinata categoria.
Infatti, l’art. 30 D.P.R. 600/1973 specifica che la ritenuta non deve essere operata quando altre norme prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte. In effetti qualora l’organizzatore abbia con il beneficiario un rapporto di natura reddituale che preveda altre ritenute, come nel caso dei dipendenti, lavoratori autonomi, o intermediari di commercio, prevale la tassazione ordinaria e il premio costituisce reddito in natura.
I premi dei soli concorsi rivolti a consumatori finali o a soggetti percepenti redditi di impresa sono invece tassati come redditi diversi.
Tipologia di reddito | RITENUTA | RIVALSA | |
se non sussiste rapporto di natura reddituale tra sostituto d’imposta e destinatario del premio | il premio costituisce reddito diverso | ritenuta 25% a titolo d’imposta | facoltà di rivalsa |
se sussiste rapporto di natura reddituale tra sostituto d’imposta e destinatario del premio | il premio costituisce reddito della categoria in cui rientra il rapporto di lavoro | ritenuta d’acconto stabilita dal D.P.R. 600/72 | obbligo di rivalsa |
La facoltà di rivalsa
La società Promotrice di una manifestazione a premio assume gli obblighi del sostituto d’imposta e – per legge – è quindi obbligata al pagamento delle imposte in luogo dei destinatari dei premi, che sono soggetti passivi di imposta.
Premesso che la base imponibile su cui vanno calcolate le ritenute a titolo di imposta non concorre a formare il reddito, si precisa che l’art. 19 della legge 449/97 ha espressamente previsto che i premi derivanti da manifestazioni a premio siano soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
La facoltà di rivalsa consente al Promotore di decidere se:
- addebitare la ritenuta al vincitore chiedendo il rimborso della ritenuta da versare all’Erario.
In quel caso il vincitore può chiedere che gli venga attribuito un altro premio di valore inferiore, pari alla differenza tra il premio originario e l’importo della ritenuta.
- sopportare il costo della ritenuta che costituisce un onere indeducibile, ai sensi dell’art. 100 c. 1 del TUIR.
È necessario che la società Promotrice manifesti espressamente la scelta adottata all’interno del Regolamento della manifestazione.
Nel caso in cui i premi invece siano destinati a soggetti con i quali il promotore ha instaurato un preesistente rapporto reddituale, vi è l’obbligo di operare la rivalsa.
Destinatari | CONCORSI | OPERAZIONI |
Consumatori Finali | ritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa | nessuna ritenuta è operata poiché il premio non rientra in alcuna categoria reddituale ex art. 6 TUIR. |
Dipendenti/Agenti di commercio (collegati all’organizzatore da rapporto reddituale) | ritenute previste per quella determinata categoria con obbligo di rivalsa | ritenuta con obbligo di rivalsa con aliquota variabile in funzione della categoria |
Grossisti / dettaglianti | ritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa | ritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa |
Modalità e termini di versamento
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i premi sono stati assegnati. Il versamento può essere effettuato: mediante modello fiscale F24 al codice tributo 1048.
Nei soli concorsi a premio, nel caso in cui il premio in palio non sia stato assegnato e debba essere devoluto alla ONLUS (art. 10 c.5 DPR 430/01) non vi è obbligo di effettuare alcun versamento a titolo di IRPEF (sentenza n. 547/2005 Corte di Cassazione).
[1] Per valore normale del bene si intende – ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 917/86 Testo Unico delle Imposte sui Redditi – il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione.Tale valore, pertanto, varierà a seconda che la cessione venga effettuata dal produttore, dal grossista o dal dettagliante. Sia il contributo che il valore del bene sono da considerarsi al netto dell’IVA.
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